Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: programmazione triennale

Programmazione triennale
QUESITO del 29/01/2007

IL COMUNE HA INSERITO NEL PROPRIO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE (2007-2009 ADOTTATO AD OTTOBRE 2006) L'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO COSPICUO DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE CON ALLACCIAMENTI AL COLLETTORE CONSORTILE. PER TALE INTERVENTO L'ENTE PARTECIPERA' AD UNA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ATO DI CUI ALLA LEGGE 388/00. IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE, NEL DICEMBRE 2006 L'ENTE HA CEDUTO ALLA SOCIETA' PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO LA GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA CUI SEGUIRA' LA CESSIONE DELLA PROPRIETA' IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE. POICHE' L'INTERVENTO IN QUESTIONE, CONCLUSA LA FASE PROGETTUALE, DOVRA' (IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL FINANZIAMENTO) ESSERE REALIZZATO DALLA SOCIETA' PATRIMONIALE E NON DAL COMUNE SI CHIEDE DI SAPERE SE IL COMUNE DEVE TOGLIERE L'INTERVENTO DALLA PROPRIA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI PUBBLICI STANTE L'IMMINENZA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

Programmazione triennale
QUESITO del 05/10/2006

Ci è stato chiesto di inserire nel P.T. 2007/2009 un intervento che sarà realizzato dall'A. ma la cui progettazione compete al Comune per l'anno 2007. Trattandosi solo di progettazione e quindi di attività non rientrante nella definizione di lavoro pubblico in base all'art. 2 c.1 della l. 109/94 e ss.mm.ii.(costruzione, demolizione ecc), va ugualmente inserito nel Triennale? E in caso di non inclusione, come può esserci corrispondenza con il Bilancio visto che devono essere approvati contestualmente?

Programmazione triennale
QUESITO del 20/09/2006

La manutenzione ordinaria strade comunali va inserita nel programma triennale delle opre pubbliche? l'importo di euro 1.000.000 di cui all'art. 128, comma 6, del D. lgs. 163/2006 è da intendersi di soli lavori , comprensivi degli oneri di sicurezza,o l'importo è comprensivo anche delle somme a disposizione dell'Amministrazione ( IVA spese tecniche....)

E' obbligatorio o facoltativo pubblicare l'avviso di preinformazione di un opera inserita nel programma triennale 2007/2009 di importo superiore a DSP 5.000.000,00 e prevista per l'anno 2009. Ai sensi dell'art.14 co.3 del d.p.r. 554/99 parrebbe un obbligo, nell'ipotesi quindi di pubblicazione del suddetto avviso e della successiva non realizzazione dell'opera in questione nell'anno 2009 per motivi sopravvenuti, la stazione appaltante potrebbe essere responsabile nei confronti delle imprese?

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QUESITO del 22/10/2007

Nel bilancio 2007 del nostro ente sono previsti 2.300.000 tramite contributi della protezione civile, il progetto di questa opera non verrà approvato prima dell'approvazione del bilancio a dicembre 2007 quindi non si puo' inserire l'opera nell'elenco annuale (scheda 3). Volevo sapere se l'opera è da inserire nella scheda 2 del piano triennale e nella scheda 1 come stanziamento di bilancio oppure se non è da mettere da nessuna parte e per quale motivo.

Programmazione triennale
QUESITO del 07/03/2007

Il mio quesito riguarda l'inserito di un nuovo progetto nel prossimo programma triennale delle OO.PP. 2007/2008/2009 relativo all'Ente Prov. P.. L'Ente suddetto ha stipulato con l'A. una convenzione per la realizzazione di un ponte. Per ciò che attiene la Responsabilità del Procedimento e la gestione di appalto e dei lavori sarà l'Ente Provincia di P. ad occuparsi di tutto. L'A. provvederà a coprire l'intera spesa economica necessaria alla realizzazione del ponte e, in base alla convenzione, pagherà direttamente i creditori senza che la Provincia si occupi in alcun modo dei pagamenti. Ciò significa che per la Provincia di P. non risulteranno flussi di entrata e spesa per sostenere la realizzazione del ponte che quindi, non verrà iscritto a bilancio. Ciò che mi preme sapere se, a livello di elenco annuale 2007, il lavoro debba essere inserito e, nel caso di risposta affermativa, come è giustificabile l'eventuale incompatibilità che verrebbe a crearsi tra programma triennale OO.PP. 2007/2008/2009 e bilancio di previsione 2007/2008/2009.

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QUESITO del 20/08/2007

La legge regionale del Veneto n. 27/2003 all'art, 2, comma 2, lettera d-ter)introdotta dalla L.R. Veneto n. 17/2007 definisce lavori pubblici di interesse regionale ""i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall'art. 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale."" Si chiede se tali lavori, in particolare le opere di urbanizzazione previste nelle convenzioni urbanistiche con esecuzione dei privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, che non sono indicati né fra quelli di competenza regionale, né fra quelli di competenza di altri soggetti pubblici, devono essere inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune.

Questa amministrazione deve inserire nella programmazione triennale dei lavori 2008/2010 e nell’elenco annuale dei lavori 2008 quattro diversi interventi in project financing tutti finalizzati al recupero e valorizzazione di quattro centri vacanze di proprietà dislocati su 4 diverse regioni nazionali. Poiché si vorrebbe rendere possibile la presentazione di proposte sia per ciascuno dei singoli interventi che per più interventi nel loro insieme, si chiede se i quattro interventi oggetto del project financing debbano essere rappresentati nelle schede n. 2 e n. 3 della programmazione triennale su quattro righe distinte o su una riga unica. Sulla base di quanto sopra, si chiede inoltre se l’avviso indicativo cui al comma 3 dell’art.153 del D.lgs. 163/2006 possa essere unico per tutti gli interventi o debba essere singolo per ognuno di essi. Nel caso in cui sia possibile pubblicare un unico avviso, si chiede infine se l’amministrazione potrà successivamente scegliere se indire un’unica gara per tutti e quattro gli interventi ovvero più gare distinte, in base alle proposte pervenute dai promotori e alle proprie scelte in proposito.

Questa amministrazione a giugno 2007 ha adeguato l'elenco annuale dei lavori 2007 variando per alcuni interventi la fonte di finanziamento (da stanziamento di bilancio a project financing). Ai sensi del comma 3 dell'art.153 del D.lgs.163/2006 è stato successivamente pubblicato il relativo avviso indicativo. Il termine per la presentazione delle proposte è il 31/12/2007. In considerazione che l'intera procedura avrà il suo naturale seguito nel 2008, si chiede se detti interventi in project financing oggetto dell'adeguamento debbano essere reinseriti nella programmazione 2008/2010 e relativo elenco annuale 2008. In caso di risposta affermativabisogna pubblicare di nuovo anche l'avviso indicativo ed attendere il 30 giugno 2008 per la presentazione di eventuali nuove proposte?

Programmazione triennale
QUESITO del 21/03/2008

Nella programmazione triennale delle opere pubbliche devono essere inserite anche le opere aggiudicate da altri enti, quali Comunità montane o Amministrazione Provinciale? Le opere in questione sono state interamente finanziate e progettate dai suddetti enti sovracomunali e verrebbero eseguite sul nostro territorio comunale. Ringraziando per la cortese attenzione chiedo una sollecita risposta, in quanto stiamo per pubblicare il programma triennale. Distinti saluti.

Programmazione triennale
QUESITO del 20/03/2008

In rif. alla risposta al quesito n.2504 del 04/02/08 si precisano alcuni aspetti del quesito.Per ogni capitolo di spesa questa amministraz. effettua previsioni di bilancio a livello aggregato nazionale attribuendo poi a ogni sede periferica una parte del suddetto budget.In corso di esercizio tale attribuzione iniziale può essere variata dalla Ragioneria(senza l’adozione di alcun “atto che approva i necessari aggiustamenti di bilancio”) all’interno dell’importo complessivo del capitolo a livello nazionale attraverso compensazioni tra differenti sedi. La previsione aggregata del capitolo dedicato alla manutenzione si compone: a)delle risorse per attuare gli interventi inseriti nell’elenco annuale 2008 b)delle risorse stanziate per gli interventi di importo inferiore ai 100.000 euro che non necessitano di programmazione. Nel caso in questione è possibile finanziare l’aumento del costo dell’intervento attraverso compensazioni tra sedi all’interno delle risorse di cui alla lett. b) senza variazione a livello aggregato del capitolo e quindi senza dover predisporre alcun “atto che approva i necessari aggiustamenti di bilancio”. Pertanto non è chiaro se in presenza della sola variazione dell'importo dell'opera in esame si possa procedere alla pubblicazione del bando di gara con il nuovo importo e all’aggiornamento delle schede già pubblicate o se sia necessaria una nuova approvazione e pubblicazione dei documenti programmatori tramite adeguamento. In relazione alle suddette procedure contabili di questa Amministrazione si coglie l’occasione per chiedere se il reperimento di risorse finanziarie attraverso le suddette compensazioni tra uffici all’interno delle risorse di cui al precedente punto b) senza variazioni all’importo complessivo in bilancio possa considerarsi come “un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco” ai sensi del comma 9 dell’art.128 del D.Lgs.163/06.

Programmazione triennale
QUESITO del 31/12/2008

é possibile procedere a modifiche del piano triennale nel periodo compreso tra l'avvenuta pubblicazione del piano stesso e la sua approvazione in sede di approvazione del bilancio di previsione? Nello specifico si tratta dell'inserimento di una nuova opera precedentemente stralciata, il mancato inserimento però presuppone un irregolarità nei confronti del bilancio di previsione che invece prevede le somme per tale opera.

L’Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di attuare un’opera di interesse comunale utilizzando risorse private attraverso lo strumento della locazione finanziaria (laesing in costruendo). L’opera, che consiste in campo fotovoltaico in conto energia dell’importo indicativo di € 3.500.000,00, verrebbe realizzata su aree di prossima cessione all’Amministrazione Comunale, che non presentano ad oggi adeguata destinazione urbanistica. Ad oggi l’Ente non possiede uno studio di fattibilità ma solo un piano economico finanziario di massima che non tiene conto delle problematicità legate all’acquisizione di pareri ed autorizzazioni a cui l’opera è soggetta. È intenzione dell’Amministrazione supportare scelte ambientali ritenute strategiche con l’inserimento in Bilancio Pluriennale di Previsione, di prossima adozione, di cauti ricavi dedotti dal piano economico finanziario dell’opera. Considerati i tempi stretti con cui l’Amministrazione vuole realizzare l’opera e adottare il Bilancio di Previsione, e dovendo a breve rispondere degli atti programmatori tecnici, in difficoltà nella predisposizione dello studio di fattibilità tecnica per i problemi sopra evidenziati, siamo a richiedere cortesemente un parere urgente, circa la necessità di coordinare gli atti tecnici con quelli finanziari. In particolare si chiede: 1) l’opera realizzata in locazione finanziaria deve essere inserita nel programma triennale dei lavori pubblici o è possibile, in quanto opera realizzata e finanziata da privato, non indicarla ? 2) lo strumento corretto per il suo inserimento è lo studio di fattibilità o il progetto preliminare ? 3) lo studio di fattibilità è corretto se carente sotto il profilo urbanistico, avendo considerato di ottenere l’adeguamento urbanistico solo con l’approvazione del progetto preliminare in variante allo stesso ? 4) senza l’indicazione dell’opera nel programma triennale è corretto mantenere l’indicazione dei cauti ricavi nel Bilancio Pluriennale di Previsione ?

In conformità a quanto previsto dal comma 9 dell’art.128 del D.Lgs. 163/2006, la programmazione triennale 2010/2012 e l’elenco annuale dei lavori 2010, sono stati approvati dagli organi di Amministrazione di questo Istituto unitamente al Bilancio di previsione 2010. E’ emersa ora la necessità di sostituire alcuni RUP dimissionari. Questa amministrazione intende procedere adottando appositi e separati provvedimenti di nomina e inserendo i nuovi RUP nelle schede ministeriali in corso di pubblicazione sui siti di competenza. Si chiede se tale procedura sia sufficiente e corretta o se sia invece necessario far riapprovare i documenti di programmazione (le 3 schede ministeriali) con le sole modifiche inerenti i nominativi dei RUP, procedura quest'ultima che alla scrivente amministrazione sembrerebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alle modifiche da apportare

Nel caso di un ente strumentale a finanza derivata (come un ente parco) è possibile inserire nell'elenco annuale un intervento che la Regione Lazio ha considerato finanziabile (qualora la stessa reperisca ulteriori risorse finanziarie o siano ridestinate risorse inizialmente destinate da altro soggetto) ma non ha ammesso formalmente a finanziamento oppure devono essere inseriti solo gli interventi di cui si abbia formale comunicazione di ammissione (certa) a finanziamento? E, in caso positivo, tali interventi finanziabili devono trovare comunque corrispondenza nel bilancio di previsione oppure possono/devono essere inseriti nel bilancio solo quando pervenga la comunicazione formale di ammissione (certa) a finanziamento?

Premesso che: per l'art.57 della L.R.25/2001 gli Enti dipendenti ADOTTANO il bilancio di previsione e lo inviano entro il 30/09 alla Regione, che lo APPROVA unitamente al proprio; per l'art.128 del D.leg.163/2006 lo schema di PTLP deve essere affisso presso la sede dell'Ente per almeno 60 giorni consecutivi e l'elenco annuale deve essere approvato insieme al bilancio preventivo, di cui è parte integrante; che il D.M. 09/06/2005 stabilisce che il PTLP vada redatto entro il 30/09, adottato entro il 15/10 ed approvato entro il 31/12 unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, previa affissione presso la sede dell'Ente per almeno 60 giorni consecutivi; che il Consiglio di Stato ritiene che il periodo di affissione e la successiva valutazione delle eventuali osservazioni pervenute siano elementi indispensabili per la corretta procedura di approvazione del PTLP (ad es. decisioni n.5824/2002 e n.6917/2002); che la Regione Lazio sembra non potere modificare direttamente il bilancio di un ente dipendente, ma solo approvarlo o rigettarlo o al limite chiederne la rimodulazione; SI CHIEDE se sia più corretto per gli enti strumentali non economici a finanza derivata (come gli enti parco) adottare il solo schema di PTLP entro il 30/09 e trasmetterlo alla Regione unitamente al bilancio di previsione, adempiendo all'obbligo di pubblicazione successivamente, sul presupposto che l'approvazione definitiva sia di competenza della Regione (per altro, non organo diverso dello stesso Ente, ma Ente diverso), con evidenti perplessità procedurali sul soggetto tenuto alla valutazione di eventuali osservazioni (la Regione? l'Ente strumentale con un atto integrativo al bilancio di iniziativa, successivo al termine fissato per la trasmissione alla Regione?) OVVERO sia più corretto anticipare i tempi della redazione ed adozione del PTLP, in modo che al bilancio trasmesso in Regione entro il 30/09 sia allegato il PTLP definitivo approvato dopo 60 giorni di affissione.

La giunta comunale ha adottato con propria deliberazione lo SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2011/2013 ED ELENCO ANNUALE 2011 DEI LAVORI DI COMPETENZA, AI SENSI DELL’ART. 128 DEL D.LGS. 163/2006, a novembre 2010. Il bilancio non è stato ancora approvato, allo stato attuale occorre apportare delle modifiche al Piano di cui sopra, in questa fase comebisogna procedere? La Giunta modifica lo schema di Piano prima dell'approvazione in consiglio o il consiglio stesso prima approva lo schema, così come adottato dalla giunta e successivamente approva le variazioni?

Per un'opera inserita nell'elenco annuale dei lavori di competenza, affidare l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, misura e contabilità ecc., equivale a dare avvio all'opera? Inoltre, se per un'opera, inserita nell'elenco annuale 2010, ho previsto l'avvio nel primo trimestre 2011, devo traslare l'opera stessa nell'elenco annuale 2011?

Buongiorno avrei bisogno di alcune informazioni: il D.Lgs. 50/2016 ha abrogato il D.Lgs. 163/06, ma con l'art. 21 ha mantenuto l'obbligo della redazione del Piano triennale dei lavori pubblici. Le modalità di compilazione, i tempi ed i contenuti del piano in oggetto avrebbero dovuto essere fornite con un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, così come indicato all'art. 8, che non mi risulta sia stato emanato; al comma 9 di detto articolo è indicato che nelle more dell'entrata in vigore di tale decreto si applichi l'art. 216, pertanto credo che si intenda fare riferimento esclusivo al D.M. 24/10/2014. In pratica chiedo se sia corretto adottare il piano triennale redatto ai sensi del D.M. 24/10/2014 entro il 15/10, approvarlo unitamente al budget 2018, presumibilmente a fine dicembre 2017? E' obbligatorio redigere anche il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per forniture di importo unitario superiori ai 40.000€? Grazie

è chiaro che dal 2018 è obbligatoria la pubblicazione della programmazione biennale di tutti i servizi e forniture di valore superiore a €. 40.000 e che unisce alla programmazione delle opere pubbliche di valore suiperiore a €. 100.000. La mia domanda è relativa ai tempi di pubblicazione, con particolare riferimento all'approvazione del bilancio dell'ente. Precedenti norme davano quale data ultima il 30 ottobre di ogni anno, poi alcune interpretazioni hanno definito la pubblicazione entro 60 giorni prima dell'approvazione del bilancio comunale. Tutto questo per il triennale opere pubbliche, ma vale anche per il biennnale servizi e forniture? oppure questo puo essere approvato e pubblicato senza il rispetto dei 60 gg?

Buongiorno, viste le indicazioni di cui all'ultimo paragrafo dell'art.21 c. 3 d.lgs 50 in cui si dichiara che "Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5" si chiede se per gli interventi pari o superiori a 1.000.000 euro per il loro l'inserimento nell'elenco annuale deve essere obbligatoriamente preventivamente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora la risposta fosse affermativa, chiedo perchè allora la procedura SCPSA permette di inserire nell'elenco annuale interventi sopra il milione di euro con il solo documento di fattibilità approvato ? grazie per l'attenzione.

MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE
QUESITO del 27/06/2022

Si chiede se sia necessario effettuare una modifica del programma triennale corrente, relativamente ad un lavoro incluso nell'elenco annuale, quando si verifichi una modifica delle fonti di finanziamento dello stesso, senza modifica dell'importo del lavoro, nello specifico è possibile per l'Ente finanziare una parte di un lavoro già previsto nell'elenco annuale con un contributo resosi disponibile, successivamente all'approvazione del programma.
Non si riscontra infatti tale fattispecie nelle ipotesi previste dall'art. 5 comma 9 del Decreto 16 gennaio 2018 n. 14.